Descrizione
Ogni anno il Ministero emana un’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali, uguali perle scuole di ogni ordine e grado.
L’ordinanza stabilisce anche la data di svolgimento della prova nazionale inserita nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, comprese le sessioni suppletive.
Inoltre l’ordinanza stabilisce la data di inizio degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione.
Le Regioni fissano la data di inizio e di fine delle lezioni nonché gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.
Le Istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del Calendario Scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo – comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio.
Autori
da A. Massazza